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Responsabilità e obblighi dell'OCC: cosa risponde l'organismo (e cosa il gestore)

Il Team di Lexdebita ·
Responsabilità e obblighi dell'OCC: cosa risponde l'organismo (e cosa il gestore)

La responsabilità dell’OCC va letta su due piani distinti: quella dell’organismo come ente — obblighi organizzativi di iscrizione e aggiornamento nel registro, polizza assicurativa, conformità del regolamento, tenuta dell’elenco dei gestori (D.M. 202/2014) — e quella personale del componente che opera sulla singola procedura, con i profili penali dell’art. 344 CCII. Confondere i due piani è l’errore più frequente di chi gestisce un OCC: l’organismo non risponde dei reati del gestore, ma risponde della propria struttura, della vigilanza e della capacità di dimostrare ciò che è stato fatto. Per questo la tracciabilità documentale — chi ha fatto cosa, quando, con quali atti depositati — non è burocrazia, ma lo strumento con cui l’organismo prova la propria diligenza.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Verifica sempre i testi vigenti su Normattiva e valuta ogni caso concreto con il professionista incaricato.

Due soggetti, due responsabilità: organismo e gestore

Il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 distingue con nettezza i soggetti coinvolti (art. 2):

  • Organismo (OCC): l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge, stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento. È l’ente.
  • Gestore della crisi: la persona fisica che svolge la prestazione inerente alla gestione del procedimento. È il professionista incaricato sulla singola procedura.
  • Referente: la persona fisica che, in modo indipendente secondo il regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori.
  • Responsabile: il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della giustizia (soggetto esterno all’organismo).

Da questa distinzione discende tutto il resto. L’OCC riceve la domanda, valuta i presupposti e nomina il gestore; il gestore esamina la documentazione e assiste il debitore. Quando qualcosa va storto, le contestazioni si indirizzano al piano corretto: l’organizzazione all’organismo, l’attività professionale al gestore.

Questo articolo si concentra sull’OCC come organismo. Per i profili di responsabilità penale e civile propri del singolo gestore — art. 344 e 345 CCII, assicurazione, strategie di tutela — rimandiamo alla guida dedicata: Rischi e responsabilità penali del gestore della crisi.

Gli obblighi dell’OCC come organismo (D.M. 202/2014)

Gli obblighi che gravano sull’organismo in quanto tale sono fissati, in particolare, dall’art. 4 del D.M. 202/2014 per gli organismi iscritti in sezione B del registro. L’organismo deve garantire:

  • un referente dotato di un adeguato grado di indipendenza (art. 4, comma 3, lett. b);
  • una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi (art. 4, comma 3, lett. c);
  • un numero di gestori non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni in via esclusiva per l’organismo (art. 4, comma 3, lett. d);
  • la conformità del regolamento dell’organismo alle disposizioni del decreto (art. 4, comma 3, lett. e);
  • una sede (art. 4, comma 3, lett. f).

Gli organismi iscritti di diritto in sezione A (camere di commercio, ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai, segretariato sociale) sono iscritti su semplice domanda; per essi il responsabile verifica solo i requisiti delle lettere b), c) ed e) (art. 4, comma 4). Resta in ogni caso l’obbligo di referente, polizza e regolamento conforme.

A questi obblighi si aggiunge la tenuta dell’elenco dei gestori della crisi dell’organismo (sezione A o B del registro, art. 3), con la verifica dei requisiti di qualificazione professionale e onorabilità in capo ai gestori iscritti (art. 4, commi 5 e 8). È un obbligo di carattere organizzativo e permanente: l’elenco va mantenuto aggiornato e i requisiti vanno presidiati nel tempo.

Sul fronte operativo, l’elenco/registro dei gestori dell’OCC — chi è iscritto, con quali requisiti, ingressi, aggiornamenti e cancellazioni — è uno degli adempimenti che la piattaforma aiuta a tenere ordinato. Ne parliamo in dettaglio nella guida Registro dei gestori dell’OCC.

L’obbligo di comunicazione e aggiornamento

Il referente è obbligato a comunicare tempestivamente al responsabile del registro ogni modifica dei requisiti dell’organismo iscritto e dei relativi dati. Non è una formalità: il registro è lo strumento attraverso cui il Ministero esercita la vigilanza, ed è gestito con modalità informatiche idonee anche a finalità statistica e ispettiva (art. 3, commi 2 e 5). Un dato non aggiornato è, per l’organismo, una falla esposta proprio nel momento del controllo.

La vigilanza sull’OCC: chi controlla cosa

Il registro degli OCC è tenuto presso il Ministero della giustizia, nell’ambito delle risorse del Dipartimento per gli affari di giustizia, e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, che può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato e avvalersi, ai fini della vigilanza, dell’ispettorato generale del Ministero (art. 3, comma 2, D.M. 202/2014).

La vigilanza, quindi, non è astratta: presuppone che l’organismo abbia dati e atti ordinati, completi e disponibili. Un OCC che non sa ricostruire rapidamente lo stato delle proprie procedure, i depositi effettuati e gli esiti ricevuti è un organismo che affronta un’eventuale ispezione in posizione di svantaggio, a prescindere dal merito.

I profili di responsabilità: civile, penale, organizzativa

Responsabilità penale (personale): l’art. 344 CCII

La responsabilità penale prevista dal CCII (D.Lgs. 14/2019) è personale e colpisce il componente dell’organismo — nella prassi, il gestore che firma la relazione. L’art. 344 CCII (rubricato “Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi”) prevede in particolare:

  • il componente dell’OCC che rende false attestazioni nella relazione di cui agli artt. 68 (ristrutturazione dei debiti del consumatore), 76 (concordato minore), 269 (liquidazione controllata) e 283 (esdebitazione del sovraindebitato incapiente), in ordine alla veridicità dei dati, è punito con reclusione da uno a tre anni e multa da 1.000 a 50.000 euro;
  • il componente dell’OCC che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio ufficio è punito con reclusione da sei mesi a due anni e multa da 1.000 a 50.000 euro.

Il punto da fissare: il soggetto attivo del reato è il componente (persona fisica), non l’ente. L’organismo come tale non “commette” l’art. 344, ma l’episodio penale che coinvolge un suo gestore investe comunque la credibilità e l’organizzazione dell’OCC, con le conseguenze che vedremo.

Per la disamina completa delle fattispecie penali del gestore — incluse le pene, i comportamenti a rischio e l’assicurazione — rimandiamo alla guida Rischi e responsabilità penali del gestore della crisi, per non duplicare qui un tema già trattato.

Responsabilità civile e organizzativa dell’organismo

Sul piano civile e organizzativo, l’OCC risponde per le carenze proprie dell’ente: l’assenza o l’inadeguatezza della polizza, un regolamento non conforme, un elenco gestori non presidiato, l’omessa comunicazione di modifiche al registro, una vigilanza interna insufficiente sull’operato dei gestori incaricati. La polizza con massimale non inferiore a un milione di euro richiesta dall’art. 4 è precisamente lo strumento pensato per le conseguenze patrimoniali che possono derivare dal servizio.

In sintesi, l’OCC che vuole tutelarsi presidia tre cose: conformità (requisiti del decreto sempre rispettati), vigilanza (sapere come operano i propri gestori), e dimostrabilità (poter provare, atti alla mano, cosa è stato fatto e quando).

La tracciabilità documentale come strumento di tutela

La diligenza che non si può dimostrare, ai fini di una contestazione, è come se non ci fosse. Per l’OCC la tracciabilità è il presidio più concreto: significa poter ricostruire, per ogni procedura, la documentazione raccolta, gli atti prodotti e depositati, le comunicazioni inviate e le risposte ricevute dal tribunale.

In Lexdebita questo si traduce in alcuni elementi che abbiamo verificato nel prodotto:

  • Depositi telematici legati alla procedura. Ogni deposito è associato alla procedura, con un tipo (deposito introduttivo o successivo), un soggetto depositante e uno stato di lavorazione. L’organismo vede, per ciascuna procedura, cosa è stato depositato.
  • Traccia delle PEC del deposito. I messaggi di posta certificata connessi al deposito sono registrati con data e ora e classificati per tipo — ad esempio la ricevuta di accettazione e l’esito del tribunale — e collegati alla procedura e al deposito di riferimento. Resta così una traccia ordinata di accettazioni ed esiti.
  • Fascicolo telematico unificato. Depositi e comunicazioni del tribunale sono raccolti in un fascicolo per procedura, così che l’andamento documentale sia ricostruibile in un unico luogo.

Quello che la piattaforma fa, in concreto, è conservare e ordinare questi atti e questi passaggi: è esattamente il materiale che serve a un organismo per dimostrare la propria diligenza davanti a una contestazione o a un’ispezione. Approfondiamo il flusso operativo nelle guide Deposito telematico nel sovraindebitamento e Comunicazioni ai creditori via email e PEC.

Lexdebita è un supporto, non un sostituto del giudizio professionale: ogni dato estratto va verificato, ogni relazione e ogni attestazione sottoscritta dal professionista incaricato. La tracciabilità documenta l’attività, non sostituisce la valutazione di chi la compie.

In sintesi

  • L’OCC come organismo risponde dei propri obblighi organizzativi (D.M. 202/2014): referente indipendente, polizza con massimale ≥ 1.000.000 €, almeno cinque gestori, regolamento conforme, tenuta e aggiornamento dell’elenco gestori e dei dati del registro.
  • La responsabilità penale dell’art. 344 CCII è personale del componente (tipicamente il gestore), non dell’ente; l’organismo risponde sul piano civile e organizzativo.
  • La vigilanza è esercitata tramite il registro tenuto presso il Ministero della giustizia (ispettorato generale), con modalità informatiche a finalità anche ispettiva.
  • La tracciabilità documentale — depositi, PEC, esiti, fascicolo per procedura — è lo strumento con cui l’OCC rende dimostrabile la propria diligenza.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra responsabilità dell'OCC e responsabilità del gestore della crisi?

L'OCC è l'organismo (un'articolazione interna di un ente pubblico, ex art. 2 D.M. 202/2014) che riceve la domanda, nomina il gestore e risponde dei propri obblighi organizzativi: iscrizione e aggiornamento nel registro, polizza assicurativa, conformità del regolamento, tenuta dell'elenco gestori. Il gestore della crisi è la persona fisica incaricata che svolge la prestazione professionale sulla singola procedura e risponde della propria attività, anche sul piano penale (art. 344 CCII). Sono due piani di responsabilità distinti che spesso coesistono.

Quali obblighi organizzativi ha l'OCC secondo il D.M. 202/2014?

L'OCC iscritto in sezione B deve avere un referente con adeguato grado di indipendenza, una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali del servizio, almeno cinque gestori che dichiarino la disponibilità a operare in via esclusiva, un regolamento conforme al decreto e una sede (art. 4, comma 3, D.M. 202/2014). Il referente è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile del registro ogni modifica dei requisiti e dei dati dell'organismo.

L'OCC ha una responsabilità penale propria?

La responsabilità penale dell'art. 344 CCII è personale e colpisce il componente dell'organismo (tipicamente il gestore) che rende false attestazioni nelle relazioni di cui agli artt. 68, 76, 269 e 283 CCII, o che cagiona danno ai creditori omettendo un atto del proprio ufficio. L'OCC come ente non è il soggetto attivo del reato, ma l'organismo risponde sul piano civile e organizzativo per le carenze nella struttura, nella vigilanza e nella tenuta degli atti. Per i rischi penali specifici del gestore vedi la nostra guida dedicata.

La tracciabilità documentale può ridurre la responsabilità dell'OCC?

Non elimina la responsabilità, ma rende dimostrabile la diligenza. Poter ricostruire chi ha fatto cosa e quando — la documentazione raccolta, gli atti depositati, le ricevute e gli esiti del deposito telematico — è ciò che distingue una contestazione documentata da una indimostrabile. In Lexdebita ogni procedura conserva i propri depositi telematici con lo stato e la traccia delle PEC (ricevute di accettazione ed esiti del tribunale), così l'organismo dispone di un fascicolo ordinato e ricostruibile.

Chi vigila sugli OCC?

Il registro degli OCC è tenuto presso il Ministero della giustizia, sotto la responsabilità del direttore generale della giustizia civile, che può avvalersi dell'ispettorato generale per la vigilanza (art. 3, comma 2, D.M. 202/2014). La gestione del registro avviene con modalità informatiche idonee anche a finalità statistica e ispettiva. L'organismo è quindi soggetto a un controllo che presuppone dati e atti ordinati e disponibili.

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