Lexdebita
OCC

Compensi OCC e gestori nel sovraindebitamento: criteri DM 202/2014, spese e distribuzione

Il Team di Lexdebita ·
Compensi OCC e gestori nel sovraindebitamento: criteri DM 202/2014, spese e distribuzione

Il compenso del gestore della crisi nel sovraindebitamento, in difetto di accordo con il debitore, si determina secondo il D.M. 24 settembre 2014, n. 202: si applicano le percentuali a scaglioni del D.M. 30/2012 all’attivo realizzato e al passivo accertato, con una riduzione obbligatoria tra il 15% e il 40%, un rimborso forfettario delle spese generali tra il 10% e il 15% e i tetti del 5%/10% sulle somme attribuite ai creditori. La distribuzione del compenso tra ente OCC e gestore, e il calcolo delle ritenute per regime fiscale, sono attività amministrative che la contabilità OCC di Lexdebita supporta in modo automatico. Questa guida spiega i criteri di liquidazione, le spese e come funziona la distribuzione, per chi opera in un OCC.

I criteri di liquidazione del compenso (D.M. 202/2014)

La disciplina dei compensi dell’Organismo di Composizione della Crisi è contenuta nel D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (regolamento attuativo), tuttora vigente. Il compenso può essere determinato in due modi:

  1. Per accordo con il debitore (contratto d’opera intellettuale);
  2. In difetto di accordo, applicando i parametri del D.M. 202/2014.

Le norme rilevanti si articolano così:

  • Art. 14 — metodologia di determinazione del compenso e rimborso forfettario delle spese generali, in misura compresa tra il 10% e il 15% dell’importo del compenso. Le spese vive effettivamente sostenute (incluse quelle per gli ausiliari incaricati) sono rimborsabili come spese.
  • Art. 15criteri per la determinazione del compenso del gestore: opera prestata, risultati ottenuti, sollecitudine, complessità delle questioni affrontate, numero dei creditori e percentuali di soddisfazione. Lo stesso articolo ammette gli acconti sul compenso finale.
  • Art. 16 — determinazione del compenso applicando le percentuali a scaglioni del D.M. 30/2012 (decreto sui compensi dei curatori) all’attivo realizzato e al passivo accertato; impone la riduzione obbligatoria del 15-40% e fissa i tetti sulle somme attribuite ai creditori.
  • Art. 17unicità del compenso in caso di successione di più gestori/OCC, con ripartizione proporzionale all’opera effettivamente prestata.
  • Art. 18 — compenso del liquidatore nelle procedure liquidatorie, con applicazione del metodo dell’art. 16 all’attivo realizzato e al passivo accertato.

Nota. Il D.M. 202/2014 non ha subìto modifiche formali nel periodo 2024-2026: resta il riferimento attuativo per i compensi OCC. Verifica sempre la versione vigente del testo su Normattiva prima di applicarne i parametri a un caso concreto.

Le percentuali, la riduzione e i tetti

Il compenso “pieno” è la somma di due componenti:

  • una componente sull’attivo realizzato, calcolata applicando le percentuali a scaglioni progressivi;
  • una componente sul passivo accertato, anch’essa a scaglioni.

Sul risultato si applicano, nell’ordine:

  1. la riduzione obbligatoria compresa tra il 15% e il 40% (art. 16), graduata in base a opera prestata, risultati, complessità, numero dei creditori e percentuali di soddisfazione;
  2. il rimborso forfettario delle spese generali tra il 10% e il 15% (art. 14);
  3. il tetto dell’art. 16: il totale di compenso e spese generali non può superare il 5% delle somme attribuite ai creditori per procedure con passivo accertato superiore a 1.000.000 di euro, e il 10% per le procedure con passivo inferiore.

A questi si aggiungono, in fattura, il contributo integrativo della cassa di previdenza (CPA) e l’IVA, secondo il regime e la categoria professionale del gestore.

Non riportiamo qui le singole aliquote di scaglione: vanno lette nella versione vigente del D.M. 30/2012 richiamato dall’art. 16, perché un errore di tariffa si traduce in un compenso errato. Per il calcolo concreto, la procedura corretta è applicare gli scaglioni alla versione ufficiale del decreto.

Spese: forfait, spese vive e liquidazione controllata

Occorre distinguere tre voci:

  • rimborso forfettario delle spese generali (10-15% del compenso, art. 14): copre i costi non documentati di struttura;
  • spese vive documentate: effettivamente sostenute e rimborsabili;
  • compensi degli ausiliari: rientrano tra le spese rimborsabili (art. 14).

Nelle procedure liquidatorie il compenso del liquidatore segue l’art. 18, con applicazione del metodo dell’art. 16 all’attivo effettivamente realizzato e al passivo accertato.

Come l’OCC distribuisce i compensi e calcola le ritenute

Una volta liquidato, il compenso complessivo va distribuito e tradotto in importi netti per il gestore. Sono due operazioni distinte: la ripartizione tra ente OCC e gestore (disciplinata dal regolamento interno di ciascun OCC) e il calcolo fiscale della parcella (imponibile, IVA, contributo di cassa, ritenuta d’acconto).

Il credito per spese e compenso dell’OCC è prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII e va liquidato nell’ambito della procedura: il gestore non percepisce compensi direttamente dal debitore.

Cosa fa la contabilità OCC di Lexdebita

Abbiamo verificato il comportamento del modulo. Lexdebita, nella contabilità OCC e nel calcolo del compenso post-omologa:

  • Calcola la parcella ex art. 16 D.M. 202/2014: applica gli scaglioni progressivi all’attivo realizzato e al passivo accertato, sottrae la riduzione (vincolata nel range 15-40%), aggiunge il rimborso forfettario (vincolato nel range 10-15%) e applica il tetto del 5%/10% sulle somme attribuite ai creditori, segnalando se l’importo eccede il limite.
  • Auto-popola le basi di calcolo dai dati della procedura: l’attivo realizzato dalle entrate del conto, il passivo accertato dalla somma degli importi ammessi, le somme distribuite ai creditori dalle uscite collegate ai debiti.
  • In fase di distribuzione calcola le ritenute per regime fiscale: a ogni gestore è associato un regime fiscale con le proprie percentuali (IVA, contributo di cassa, ritenuta d’acconto). A partire dall’importo, il sistema ricava l’imponibile, applica il contributo e l’IVA, calcola la ritenuta d’acconto sull’imponibile e restituisce importo totale e netto.
  • Adatta il calcolo al regime: se la percentuale di ritenuta del regime è zero (tipico del regime forfettario, esonerato dalla ritenuta ex L. 190/2014), la ritenuta non viene applicata; se l’IVA è esente, il calcolo dell’imponibile si adatta di conseguenza.

In pratica, l’OCC non deve ricostruire a mano la parcella di ogni gestore secondo il suo regime: imposta il regime fiscale una volta e la distribuzione applica le percentuali corrette in modo coerente.

Lexdebita è un supporto, non un sostituto del giudizio professionale: ogni base di calcolo va verificata, la riduzione e il rimborso vanno graduati dal professionista entro i range di legge, e ogni liquidazione resta soggetta al provvedimento del giudice e alle regole del regolamento OCC.

Domande operative ricorrenti

  • Chi gradua la riduzione 15-40%? Il gestore/OCC, motivandola sui criteri dell’art. 15; il software vincola il valore nel range di legge ma non decide la misura al posto del professionista.
  • Il tetto si applica sempre? Il limite del 5%/10% opera sulle somme attribuite ai creditori; va verificato caso per caso, anche rispetto alle eccezioni di legge.
  • Come si gestiscono gli acconti? L’art. 15 ammette acconti sul compenso finale; nel calcolo della parcella gli acconti già corrisposti si sottraggono dal lordo per determinare il netto residuo.

In sintesi

I compensi OCC si liquidano secondo i criteri del D.M. 202/2014: scaglioni del D.M. 30/2012 su attivo e passivo (art. 16), riduzione 15-40%, rimborso forfettario 10-15% (art. 14) e tetti 5%/10%. La parte amministrativa — distribuzione tra OCC e gestore e calcolo delle ritenute per regime fiscale — è dove un gestionale OCC dedicato fa la differenza: Lexdebita calcola la parcella ex art. 16 e, nella distribuzione, applica IVA, contributo e ritenuta in base al regime fiscale di ciascun gestore.

Per vedere la contabilità OCC e il calcolo dei compensi sui tuoi casi, prenota una demo o richiedi un preventivo: l’accesso è guidato dal nostro team, non è previsto un self-service.


Fonti e riferimenti normativi

Domande frequenti

Come si calcola il compenso del gestore della crisi secondo il D.M. 202/2014?

In difetto di accordo con il debitore, il compenso si determina applicando le percentuali a scaglioni del D.M. 30/2012 (richiamate dall'art. 16 D.M. 202/2014) all'attivo realizzato e al passivo accertato, applicando poi la riduzione obbligatoria tra il 15% e il 40% e il rimborso forfettario delle spese generali tra il 10% e il 15% (art. 14). L'importo è soggetto ai tetti dell'art. 16.

Quali sono i tetti massimi del compenso OCC?

L'art. 16 D.M. 202/2014 prevede che il totale di compenso e spese generali non possa superare il 5% delle somme attribuite ai creditori per procedure con passivo accertato superiore a 1.000.000 di euro, e il 10% per le procedure con passivo inferiore.

L'OCC distribuisce i compensi e calcola le ritenute in automatico?

Sì, nella contabilità OCC di Lexdebita. La piattaforma calcola la parcella ex art. 16 D.M. 202/2014 e, nella distribuzione, ricava l'imponibile dall'importo, applica IVA, contributo di cassa e ritenuta d'acconto secondo il regime fiscale associato al gestore, restituendo lordo e netto. È un supporto operativo: ogni valore va verificato dal professionista.

Come incide il regime forfettario sulla ritenuta d'acconto del gestore?

Chi aderisce al regime forfettario (L. 190/2014) è esonerato dall'applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti. In Lexdebita questo dipende dai parametri del regime fiscale associato al gestore: se la percentuale di ritenuta è zero, la ritenuta non viene applicata e il calcolo adatta IVA e imponibile di conseguenza.

Il compenso del gestore può essere pagato direttamente dal debitore?

No: il credito per spese e compenso dell'OCC è prededucibile ex art. 6 CCII e va liquidato nell'ambito della procedura. La ripartizione tra ente OCC e gestore segue il regolamento interno di ciascun organismo, che disciplina anche acconti e modalità di pagamento.

OCC compensi DM-202-2014 gestore-crisi sovraindebitamento contabilità

Prova Lexdebita gratuitamente

Automatizza le tue relazioni da sovraindebitamento e risparmia tempo prezioso.