Il compenso del gestore della crisi nel sovraindebitamento, in difetto di accordo con il debitore, si determina secondo il D.M. 24 settembre 2014, n. 202: si applicano le percentuali a scaglioni del D.M. 30/2012 all’attivo realizzato e al passivo accertato, con una riduzione obbligatoria tra il 15% e il 40%, un rimborso forfettario delle spese generali tra il 10% e il 15% e i tetti del 5%/10% sulle somme attribuite ai creditori. La distribuzione del compenso tra ente OCC e gestore, e il calcolo delle ritenute per regime fiscale, sono attività amministrative che la contabilità OCC di Lexdebita supporta in modo automatico. Questa guida spiega i criteri di liquidazione, le spese e come funziona la distribuzione, per chi opera in un OCC.
I criteri di liquidazione del compenso (D.M. 202/2014)
La disciplina dei compensi dell’Organismo di Composizione della Crisi è contenuta nel D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (regolamento attuativo), tuttora vigente. Il compenso può essere determinato in due modi:
- Per accordo con il debitore (contratto d’opera intellettuale);
- In difetto di accordo, applicando i parametri del D.M. 202/2014.
Le norme rilevanti si articolano così:
- Art. 14 — metodologia di determinazione del compenso e rimborso forfettario delle spese generali, in misura compresa tra il 10% e il 15% dell’importo del compenso. Le spese vive effettivamente sostenute (incluse quelle per gli ausiliari incaricati) sono rimborsabili come spese.
- Art. 15 — criteri per la determinazione del compenso del gestore: opera prestata, risultati ottenuti, sollecitudine, complessità delle questioni affrontate, numero dei creditori e percentuali di soddisfazione. Lo stesso articolo ammette gli acconti sul compenso finale.
- Art. 16 — determinazione del compenso applicando le percentuali a scaglioni del D.M. 30/2012 (decreto sui compensi dei curatori) all’attivo realizzato e al passivo accertato; impone la riduzione obbligatoria del 15-40% e fissa i tetti sulle somme attribuite ai creditori.
- Art. 17 — unicità del compenso in caso di successione di più gestori/OCC, con ripartizione proporzionale all’opera effettivamente prestata.
- Art. 18 — compenso del liquidatore nelle procedure liquidatorie, con applicazione del metodo dell’art. 16 all’attivo realizzato e al passivo accertato.
Nota. Il D.M. 202/2014 non ha subìto modifiche formali nel periodo 2024-2026: resta il riferimento attuativo per i compensi OCC. Verifica sempre la versione vigente del testo su Normattiva prima di applicarne i parametri a un caso concreto.
Le percentuali, la riduzione e i tetti
Il compenso “pieno” è la somma di due componenti:
- una componente sull’attivo realizzato, calcolata applicando le percentuali a scaglioni progressivi;
- una componente sul passivo accertato, anch’essa a scaglioni.
Sul risultato si applicano, nell’ordine:
- la riduzione obbligatoria compresa tra il 15% e il 40% (art. 16), graduata in base a opera prestata, risultati, complessità, numero dei creditori e percentuali di soddisfazione;
- il rimborso forfettario delle spese generali tra il 10% e il 15% (art. 14);
- il tetto dell’art. 16: il totale di compenso e spese generali non può superare il 5% delle somme attribuite ai creditori per procedure con passivo accertato superiore a 1.000.000 di euro, e il 10% per le procedure con passivo inferiore.
A questi si aggiungono, in fattura, il contributo integrativo della cassa di previdenza (CPA) e l’IVA, secondo il regime e la categoria professionale del gestore.
Non riportiamo qui le singole aliquote di scaglione: vanno lette nella versione vigente del D.M. 30/2012 richiamato dall’art. 16, perché un errore di tariffa si traduce in un compenso errato. Per il calcolo concreto, la procedura corretta è applicare gli scaglioni alla versione ufficiale del decreto.
Spese: forfait, spese vive e liquidazione controllata
Occorre distinguere tre voci:
- rimborso forfettario delle spese generali (10-15% del compenso, art. 14): copre i costi non documentati di struttura;
- spese vive documentate: effettivamente sostenute e rimborsabili;
- compensi degli ausiliari: rientrano tra le spese rimborsabili (art. 14).
Nelle procedure liquidatorie il compenso del liquidatore segue l’art. 18, con applicazione del metodo dell’art. 16 all’attivo effettivamente realizzato e al passivo accertato.
Come l’OCC distribuisce i compensi e calcola le ritenute
Una volta liquidato, il compenso complessivo va distribuito e tradotto in importi netti per il gestore. Sono due operazioni distinte: la ripartizione tra ente OCC e gestore (disciplinata dal regolamento interno di ciascun OCC) e il calcolo fiscale della parcella (imponibile, IVA, contributo di cassa, ritenuta d’acconto).
Il credito per spese e compenso dell’OCC è prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII e va liquidato nell’ambito della procedura: il gestore non percepisce compensi direttamente dal debitore.
Cosa fa la contabilità OCC di Lexdebita
Abbiamo verificato il comportamento del modulo. Lexdebita, nella contabilità OCC e nel calcolo del compenso post-omologa:
- Calcola la parcella ex art. 16 D.M. 202/2014: applica gli scaglioni progressivi all’attivo realizzato e al passivo accertato, sottrae la riduzione (vincolata nel range 15-40%), aggiunge il rimborso forfettario (vincolato nel range 10-15%) e applica il tetto del 5%/10% sulle somme attribuite ai creditori, segnalando se l’importo eccede il limite.
- Auto-popola le basi di calcolo dai dati della procedura: l’attivo realizzato dalle entrate del conto, il passivo accertato dalla somma degli importi ammessi, le somme distribuite ai creditori dalle uscite collegate ai debiti.
- In fase di distribuzione calcola le ritenute per regime fiscale: a ogni gestore è associato un regime fiscale con le proprie percentuali (IVA, contributo di cassa, ritenuta d’acconto). A partire dall’importo, il sistema ricava l’imponibile, applica il contributo e l’IVA, calcola la ritenuta d’acconto sull’imponibile e restituisce importo totale e netto.
- Adatta il calcolo al regime: se la percentuale di ritenuta del regime è zero (tipico del regime forfettario, esonerato dalla ritenuta ex L. 190/2014), la ritenuta non viene applicata; se l’IVA è esente, il calcolo dell’imponibile si adatta di conseguenza.
In pratica, l’OCC non deve ricostruire a mano la parcella di ogni gestore secondo il suo regime: imposta il regime fiscale una volta e la distribuzione applica le percentuali corrette in modo coerente.
Lexdebita è un supporto, non un sostituto del giudizio professionale: ogni base di calcolo va verificata, la riduzione e il rimborso vanno graduati dal professionista entro i range di legge, e ogni liquidazione resta soggetta al provvedimento del giudice e alle regole del regolamento OCC.
Domande operative ricorrenti
- Chi gradua la riduzione 15-40%? Il gestore/OCC, motivandola sui criteri dell’art. 15; il software vincola il valore nel range di legge ma non decide la misura al posto del professionista.
- Il tetto si applica sempre? Il limite del 5%/10% opera sulle somme attribuite ai creditori; va verificato caso per caso, anche rispetto alle eccezioni di legge.
- Come si gestiscono gli acconti? L’art. 15 ammette acconti sul compenso finale; nel calcolo della parcella gli acconti già corrisposti si sottraggono dal lordo per determinare il netto residuo.
In sintesi
I compensi OCC si liquidano secondo i criteri del D.M. 202/2014: scaglioni del D.M. 30/2012 su attivo e passivo (art. 16), riduzione 15-40%, rimborso forfettario 10-15% (art. 14) e tetti 5%/10%. La parte amministrativa — distribuzione tra OCC e gestore e calcolo delle ritenute per regime fiscale — è dove un gestionale OCC dedicato fa la differenza: Lexdebita calcola la parcella ex art. 16 e, nella distribuzione, applica IVA, contributo e ritenuta in base al regime fiscale di ciascun gestore.
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Fonti e riferimenti normativi
- D.M. 24 settembre 2014, n. 202 — Normattiva
- D.M. 24 settembre 2014, n. 202 — Gazzetta Ufficiale
- CNDCEC — Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- Diritto della Crisi — I compensi dell’OCC nel sovraindebitamento
- IlCaso.it — Note in tema di compenso dell’OCC
- Art. 6 CCII (D.Lgs. 14/2019) — prededucibilità dei crediti per spese e compensi dell’OCC; L. 190/2014 (regime forfettario, esonero ritenuta)