Per istituire un OCC un ordine professionale, una camera di commercio o un ente pubblico deve costituire l’organismo e ottenerne l’iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, secondo il DM 24 settembre 2014, n. 202. La possibilità di costituire l’organismo e il modo in cui ci si iscrive cambiano a seconda del soggetto: ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, camere di commercio e segretariati sociali sono iscritti di diritto; comuni, province, città metropolitane, regioni e università pubbliche si iscrivono a domanda. In entrambi i casi servono almeno cinque gestori della crisi in possesso dei requisiti di legge e una polizza assicurativa adeguata. Una volta aperto, l’organismo va gestito: è la parte che dura nel tempo, ed è quella per cui esiste un gestionale OCC dedicato per referenti e segreteria.
Questa guida spiega chi può aprire un OCC, come funziona l’iscrizione nel registro del Ministero, quali requisiti deve soddisfare l’organismo e — soprattutto — cosa significa gestirlo nella quotidianità.
Cosa è un OCC e quale norma lo disciplina
L’OCC (Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) è l’ente terzo, imparziale e indipendente che riceve le domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento, verifica i presupposti e nomina il gestore della crisi che assiste il debitore.
Il quadro normativo è duplice:
- il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) — D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022 — disciplina le procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e, all’art. 2, definisce gli OCC come gli organismi disciplinati dal DM 24 settembre 2014, n. 202;
- il DM 24 settembre 2014, n. 202 — il “Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” — resta in vigore e contiene le regole concrete su chi può costituire un OCC, sull’iscrizione nel registro e sui requisiti.
Il CCII ha sostituito la legge 3/2012, ma il DM 202/2014 non è stato abrogato: è la fonte da consultare per istituire e far funzionare l’organismo. Usa il linguaggio del Codice (sovraindebitamento, gestore della crisi, liquidazione controllata) e non quello, ormai superato, della legge 3/2012.
Chi può costituire un OCC
Il DM 202/2014 (art. 4) distingue due categorie di soggetti, a cui corrispondono due sezioni del registro e due modalità di iscrizione.
Organismi iscritti di diritto (sezione A)
Sono iscritti di diritto, su semplice domanda, gli organismi costituiti da:
- gli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai (anche in forma associata tra loro);
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i segretariati sociali.
Per questi soggetti la legge presume l’idoneità organizzativa: l’iscrizione è dovuta una volta presentata la domanda corredata della documentazione richiesta.
Organismi a iscrizione facoltativa (sezione B)
Si iscrivono a domanda, in via facoltativa, gli organismi costituiti da:
- comuni, province e città metropolitane;
- regioni;
- istituzioni universitarie pubbliche.
Questi enti possono costituire un proprio OCC, ma l’iscrizione non è automatica: l’organismo deve dimostrare il possesso dei requisiti.
In sintesi: ordini, camere di commercio e segretariati sociali entrano nella sezione A (iscrizione di diritto); gli enti territoriali e le università pubbliche nella sezione B (iscrizione a domanda). La distinzione riguarda il modo in cui si ottiene l’iscrizione, non la disciplina dell’attività, che è la stessa per tutti gli organismi iscritti.
L’iscrizione nel registro del Ministero della Giustizia
Il registro degli organismi autorizzati a gestire la crisi da sovraindebitamento è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, di cui il direttore generale degli affari di giustizia è responsabile. È il presupposto per operare: senza iscrizione l’organismo non può svolgere le funzioni di composizione assistita della crisi.
Come si presenta la domanda
Il responsabile del registro approva il modello di domanda di iscrizione, con l’indicazione dei documenti necessari a provare il possesso dei requisiti (art. 5 DM 202/2014). La domanda va corredata della documentazione che attesta:
- la costituzione dell’organismo da parte di un soggetto legittimato;
- la disponibilità dei gestori della crisi in possesso dei requisiti;
- la copertura assicurativa;
- la sede e l’assetto organizzativo dell’organismo.
Le modalità operative e la modulistica aggiornata sono pubblicate sul portale del Ministero dedicato agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (crisisovraindebitamento.giustizia.it). Verifica sempre lì il modello di domanda vigente prima di avviare la procedura.
I requisiti per costituire l’organismo
Oltre alla legittimazione del soggetto costituente, il DM 202/2014 richiede alcuni requisiti sostanziali, validi per tutti gli organismi.
Almeno cinque gestori della crisi
L’organismo deve disporre di un numero di gestori della crisi non inferiore a cinque. I gestori sono le persone fisiche che, in concreto, conducono i procedimenti per conto dell’organismo.
I requisiti dei gestori (art. 4)
Ogni gestore deve possedere i requisiti di qualifica professionale e formazione previsti dall’art. 4 del DM 202/2014:
- appartenenza agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei notai;
- un corso di formazione in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento;
- un aggiornamento biennale di durata non inferiore a 40 ore nelle stesse materie.
Trattandosi di requisiti che vanno mantenuti nel tempo (l’aggiornamento è biennale), la loro verifica non è un adempimento una tantum: è un controllo ricorrente che incide sulla possibilità di nominare il singolo gestore. Approfondiamo questo punto nella guida dedicata al registro dei gestori dell’OCC.
La copertura assicurativa
L’organismo deve essere coperto da una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.
Dopo l’iscrizione: la gestione operativa quotidiana
Aprire l’OCC è il punto di partenza. La parte che dura nel tempo — e che assorbe il lavoro di referente e segreteria — è la gestione operativa. Sul piano pratico, un organismo iscritto deve presidiare almeno questi fronti:
- tenuta dell’elenco dei gestori e del registro informatico degli affari (art. 9 DM 202/2014): l’anagrafica dei professionisti iscritti e la sequenza numerata dei procedimenti;
- assegnazione delle procedure ai gestori, con tracciabilità di chi conduce ciascun affare;
- monitoraggio degli obblighi formativi dei gestori, perché le scadenze biennali non comportino la nomina di un professionista non più in regola;
- contabilità dei compensi dell’organismo e dei gestori, secondo i criteri del DM 202/2014 sui compensi;
- adempimenti statistici (DGSTAT) verso il Ministero, sui flussi di procedimenti gestiti dall’organismo, di cui parliamo nella guida al monitoraggio statistico DGSTAT.
Sono attività distinte ma collegate: l’assegnazione di una procedura richiama un gestore dell’elenco; il compenso si lega al singolo affare; il dato statistico aggrega i procedimenti. Tenerle coerenti tra loro a mano, su fogli separati, è la principale fonte di disallineamenti.
Come Lexdebita gestisce un OCC
Lexdebita è il gestionale per l’OCC: una volta che l’organismo è costituito e iscritto, ne governa la gestione operativa in un unico ambiente. Di seguito, esattamente cosa fa la parte verificata del prodotto.
Cruscotto dell’organismo
Il gestionale espone un cruscotto con gli indicatori dell’OCC: il totale dei procedimenti e quelli attivi (non ancora conclusi). Per gli OCC che usano anche il deposito telematico, il cruscotto evidenzia inoltre i depositi in attesa di esito e quelli da ripresentare. È la fotografia, a colpo d’occhio, dello stato dell’organismo.
Registro dei gestori e scadenze formative
Il registro dei gestori digitalizza l’elenco dei gestori dell’organismo: ogni gestore è una scheda anagrafica collegata all’OCC, con data di iscrizione, data di scadenza e stato (attivo, sospeso, scaduto, cancellato). Il sistema segnala automaticamente i gestori in scadenza — quelli la cui scadenza cade entro i 60 giorni successivi — così le posizioni da regolarizzare emergono prima di tradursi in una nomina problematica.
Assegnazione e trasferimento delle procedure
Il gestionale collega ogni gestore alle procedure a lui assegnate e gestisce il trasferimento di una procedura da un organismo all’altro tramite un flusso di richiesta e accettazione: i trasferimenti in entrata restano in stato “pending” finché l’organismo di destinazione non li accetta, con tracciamento di chi ha richiesto il passaggio e quando.
Contabilità dell’OCC
Il gestionale include la contabilità dell’organismo, che tiene i conti collegati alle procedure e ai gestori. È il fronte su cui si appoggiano la gestione dei compensi del gestore secondo il DM 202/2014 e il monitoraggio delle posizioni economiche dell’organismo.
Lexdebita è un supporto, non un sostituto del giudizio professionale. Il gestionale tiene ordinati e tracciabili l’elenco dei gestori, le procedure e la contabilità, ma la verifica dei requisiti, le valutazioni sui presupposti e ogni decisione di nomina restano in capo all’organismo e al suo referente. Ogni dato va verificato e ogni atto sottoscritto dal professionista.
In sintesi
Per istituire un OCC occorre essere un soggetto legittimato — di diritto gli ordini di avvocati, commercialisti e notai, le camere di commercio e i segretariati sociali (sezione A); a domanda gli enti territoriali e le università pubbliche (sezione B) — costituire l’organismo con almeno cinque gestori in possesso dei requisiti dell’art. 4 e una polizza da almeno un milione di euro, e ottenere l’iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (DM 202/2014). Da lì in poi il lavoro è la gestione: elenco dei gestori, assegnazione delle procedure, scadenze formative, contabilità e DGSTAT, tutti adempimenti ricorrenti che vanno tenuti coerenti tra loro.
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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. I riferimenti normativi (DM 202/2014, CCII) sono indicati per orientamento: verifica sempre il testo vigente sulle fonti ufficiali (Normattiva, crisisovraindebitamento.giustizia.it) e le modalità di iscrizione aggiornate del Ministero della Giustizia.