La contabilità di una procedura di sovraindebitamento si tiene con una prima nota delle entrate e delle uscite di cassa — ogni movimento annotato per data, tipo, descrizione e importo — dalla quale si ricavano il rendiconto di gestione, le relazioni periodiche al giudice e il tracciamento dei pagamenti ai creditori. Non è contabilità d’impresa: è la tenuta ordinata della cassa di una singola procedura, finalizzata a dimostrare al giudice e ai creditori come l’attivo è stato realizzato e distribuito. Nella liquidazione controllata il liquidatore riferisce al giudice ogni sei mesi e deposita il rendiconto finale (art. 275 CCII); nelle procedure del consumatore e nel concordato minore l’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano e rende il rendiconto. La contabilità OCC di Lexdebita registra questi movimenti e compila le tabelle del rendiconto e delle relazioni a partire dalla prima nota. Questa guida spiega come impostare la contabilità di procedura per chi opera in un OCC. Per il dettaglio sui compensi del gestore (criteri DM 202/2014, ritenute, distribuzione) rimandiamo all’articolo dedicato: compensi OCC e gestori.
Cosa intendiamo per “contabilità dell’OCC”
Bisogna distinguere due piani.
- La contabilità dell’organismo come ente: iscrizioni dei gestori, eventuali quote, fatturazione dei compensi, rapporti con la cassa di previdenza. È la gestione amministrativa dell’OCC in quanto soggetto.
- La contabilità della singola procedura: la cassa di quella specifica procedura di sovraindebitamento — quanto entra (canoni del piano, realizzo dei beni, acconti), quanto esce (pagamenti ai creditori, spese, compensi prededucibili) — e la sua rendicontazione al giudice.
Questa guida riguarda la contabilità di procedura, perché è quella su cui ruotano gli obblighi di legge: relazioni periodiche, rendiconto e dimostrazione dell’esatto adempimento del piano. È un’attività di tenuta e quadratura della cassa, non una contabilità a partita doppia con bilancio.
La prima nota: entrate e uscite della procedura
La prima nota è il registro cronologico dei movimenti di cassa della procedura. Ogni riga rappresenta un movimento e si compone, come minimo, di:
- data del movimento;
- tipo: entrata o uscita;
- descrizione (es. “canone mensile piano”, “vendita autovettura”, “pagamento creditore X”, “spese di procedura”);
- importo.
Da questo elenco si ricavano per somma il totale entrate, il totale uscite e il saldo. La prima nota è la fonte di verità di tutta la rendicontazione successiva: se è tenuta correttamente e in tempo reale, il rendiconto e le relazioni si compilano per estrazione; se la si ricostruisce a fine procedura dai documenti, il rischio di errori e disallineamenti cresce.
Buona pratica. Annota il movimento quando avviene, non a fine semestre. Collega ogni riga al suo giustificativo (bonifico, quietanza, contratto) così che la cassa sia sempre riconciliabile con la documentazione.
Entrate tipiche
- versamenti periodici del debitore previsti dal piano (canoni);
- realizzo della liquidazione dei beni (nelle procedure liquidatorie);
- acconti e sopravvenienze attive;
- eventuali apporti di terzi previsti dalla proposta.
Uscite tipiche
- pagamenti ai creditori secondo il piano o il riparto;
- spese della procedura (vive e documentate);
- compensi prededucibili dell’OCC e del gestore — il cui calcolo segue criteri propri, trattati a parte nell’articolo sui compensi OCC.
Tracciare i pagamenti ai creditori
Il tracciamento dei pagamenti non è solo ordine interno: è il presupposto del controllo del giudice e dei creditori sull’esecuzione.
- Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore l’esecuzione del piano è soggetta al controllo dell’OCC, che vigila sull’esatto adempimento, risolve le difficoltà e riferisce al giudice. L’esecuzione del concordato minore è disciplinata dall’art. 81 CCII; se il piano non è eseguito interamente o correttamente, il giudice indica gli atti necessari e assegna un termine, in difetto del quale può procedere alla revoca dell’omologazione, anche d’ufficio (art. 82 CCII).
- Nella liquidazione controllata i pagamenti ai creditori avvengono secondo il piano di riparto; il liquidatore esegue il programma e ne riferisce al giudice ogni sei mesi (art. 275, comma 1, CCII), depositando a fine procedura il rendiconto.
Per ciascun pagamento conviene tenere traccia del creditore, della causale (a quale credito del passivo si riferisce), della data e dell’importo, così da poter dimostrare, credito per credito, lo stato di avanzamento della soddisfazione.
Crediti contestati. Quando un credito è oggetto di opposizione o impugnazione pendente, la quota nel riparto viene di norma accantonata e non pagata fino alla definizione del contenzioso. Anche l’accantonamento è un movimento da tracciare e da dare conto in rendiconto.
Il rendiconto di gestione
Il rendiconto è il documento che riepiloga la gestione finanziaria della procedura:
- totale delle entrate (attivo realizzato);
- totale delle uscite (pagamenti ai creditori e spese);
- saldo finale;
- il dettaglio delle voci più significative e l’andamento temporale dei movimenti.
È il rendiconto che il liquidatore presenta al giudice al termine della liquidazione controllata (art. 275, comma 3, CCII) e che il giudice verifica e approva prima di liquidare il compenso; ed è il rendiconto che l’OCC rende nelle procedure del consumatore e nel concordato minore. La sua mancata approvazione può essere causa di revoca dell’omologazione: la qualità della contabilità incide direttamente sull’esito della procedura.
Le relazioni periodiche (semestrali)
Nella liquidazione controllata il liquidatore riferisce al giudice ogni sei mesi. La relazione periodica dà conto, semestre per semestre, dello stato di esecuzione del programma: i movimenti del periodo (entrate e uscite), i pagamenti effettuati, lo stato di avanzamento, le sopravvenienze rilevanti, la situazione economica aggiornata. Il mancato deposito delle relazioni semestrali è valutato ai fini del compenso e può essere causa di revoca dell’incarico.
Anche nelle procedure del consumatore e nel concordato minore l’OCC riferisce periodicamente al giudice sullo stato di adempimento del piano. In tutti i casi la relazione attinge dalla stessa prima nota: i movimenti del periodo confluiscono nella tabella delle entrate e delle uscite del semestre, con i relativi totali e saldo.
Cosa fa la contabilità OCC di Lexdebita
Abbiamo verificato il comportamento del modulo nel codice. Nella fase post-omologa/esecuzione, la contabilità OCC di Lexdebita gestisce la contabilità di procedura così:
- Prima nota entrate/uscite. Ogni procedura ha un proprio rendiconto (registro) in cui si inseriscono le registrazioni di prima nota: ciascuna ha data, tipo (Entrata / Uscita), descrizione e importo. Le registrazioni si creano, modificano ed eliminano dall’interfaccia della procedura.
- Totali e saldo automatici. Il sistema somma le entrate e le uscite e calcola il saldo (entrate − uscite), riportandolo nel riepilogo del rendiconto (totale entrate come “attivo realizzato”, totale uscite come “pagamenti e spese”, saldo finale).
- Tabella movimenti del semestre. Per le relazioni semestrali il modulo costruisce la tabella dei movimenti del semestre selezionato — Data, Tipo, Descrizione, Entrate, Uscite — con i totali del periodo e il saldo, attingendo dalle registrazioni associate a quel semestre.
- Collegamento ai dati della procedura. Nelle procedure liquidatorie una registrazione può essere collegata a un bene dell’inventario (origine dell’entrata da realizzo) o a un debito del passivo (destinazione dell’uscita come pagamento), così che cassa, inventario e stato passivo restino coerenti.
- Generazione dal piano di riparto. Quando si accetta una proposta di distribuzione, il sistema può generare le registrazioni di uscita corrispondenti ai pagamenti ai creditori di quel piano, mantenendo il collegamento al piano stesso; è possibile ricalcolare e rigenerare quelle registrazioni senza toccare quelle inserite manualmente.
In pratica, la segreteria dell’OCC tiene un’unica prima nota per procedura e da lì ottiene il rendiconto e le tabelle delle relazioni, invece di ricostruire i numeri a mano a ogni scadenza.
Nota. Il modulo post-omologa di Lexdebita è in fase beta e alcune funzioni dipendono dal tipo di procedura (le funzioni legate a inventario e riparto sono pensate per le procedure liquidatorie). Verifica con il nostro team la disponibilità sulle tue procedure.
Lexdebita è un supporto, non un sostituto del giudizio professionale: ogni registrazione di prima nota va riscontrata con il giustificativo, ogni quadratura va verificata e ogni rendiconto o relazione resta soggetto alla sottoscrizione del professionista e al provvedimento del giudice.
Domande operative ricorrenti
- A partita doppia o di cassa? La contabilità di procedura è di cassa: entrate e uscite per data. Non serve un piano dei conti d’impresa; serve una prima nota ordinata e riconciliabile con i documenti.
- Chi può inserire i movimenti? Dipende dai permessi dell’OCC sulla procedura: il referente/segreteria e i gestori abilitati alla scrittura. Le registrazioni generate dal riparto vanno tenute distinte da quelle manuali.
- Cosa succede se salto una relazione semestrale? Nella liquidazione controllata il mancato deposito è valutato ai fini del compenso e può portare alla revoca dell’incarico: la puntualità è parte dell’adempimento.
In sintesi
La contabilità dell’OCC, sul piano della singola procedura, è la tenuta ordinata della cassa: una prima nota entrate/uscite da cui derivano rendiconto, relazioni semestrali e tracciamento dei pagamenti ai creditori. Gli obblighi sono precisi — relazione ogni sei mesi e rendiconto finale nella liquidazione controllata (art. 275 CCII), vigilanza e rendiconto dell’OCC nelle procedure del consumatore e nel concordato minore (artt. 81-82 CCII) — e la loro qualità incide sull’esito della procedura. Un gestionale OCC dedicato registra i movimenti una volta e compila in automatico le tabelle del rendiconto e delle relazioni.
Per vedere la contabilità OCC sui tuoi casi, prenota una demo o richiedi un preventivo: l’accesso è guidato dal nostro team, non è previsto un self-service.
Fonti e riferimenti normativi
- Art. 275 CCII — Esecuzione del programma di liquidazione (Brocardi)
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — D.Lgs. 14/2019 (Normattiva)
- Art. 81 CCII (Esecuzione del concordato minore) e art. 82 CCII (revoca dell’omologazione); disciplina dell’esecuzione e del controllo dell’OCC nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 — Correttivo Ter)
- La fase dell’esecuzione nelle procedure di sovraindebitamento — Diritto della Crisi