Quando l’OCC o il gestore della crisi verifica se un finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, c’è una domanda apparentemente banale che cambia l’esito dell’analisi: su quale anno di reddito va misurata la sostenibilità del prestito? Quello precedente alla concessione o quello dell’anno in cui il finanziamento è stato erogato?
La scelta non è neutra. Lo stesso prestito può apparire sostenibile su un’annualità e palesemente irresponsabile sull’altra. In questo articolo chiariamo il principio giuridico e la regola pratica, distinguendo tra lavoratori autonomi e dipendenti.
Se cerchi invece la spiegazione passo-passo del calcolo (assegno sociale, scala di equivalenza ISEE, rapporto rata/reddito), trovi tutto nella nostra guida Come funziona il calcolo del merito creditizio.
Il principio: la valutazione è ex ante
Il merito creditizio si valuta al momento della concessione del credito, sulla base della documentazione che il finanziatore poteva acquisire e verificare in quel momento. Non con il senno di poi.
Il dovere di valutazione preventiva del merito creditizio per il credito ai consumatori discende dagli artt. 120-undecies e 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB). Nel sovraindebitamento, la relazione dell’OCC deve dare conto di tale valutazione — in relazione al reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (art. 68, co. 3 e art. 69, co. 2, lett. b del Codice della Crisi, D.Lgs. 14/2019; e, a seconda della procedura, art. 76, co. 3 per il concordato minore e art. 283, co. 5 per l’esdebitazione del debitore incapiente).
Gli Orientamenti EBA/GL/2020/06 e la Circolare Banca d’Italia n. 285 precisano che la valutazione deve fondarsi su informazioni di reddito e spese «opportunamente verificate, anche attingendo a documentazione indipendente verificabile».
Ne deriva un punto centrale per la verificabilità ex post: anche a distanza di anni, l’OCC valuta la qualità dell’istruttoria originaria, cioè ciò che il finanziatore poteva e doveva sapere in quel momento.
La regola pratica: dipende dalla documentazione disponibile
Qui sta il nodo. I documenti reddituali si riferiscono, per loro natura, a periodi diversi a seconda del tipo di reddito.
Lavoratori autonomi → anno precedente (Y−1)
Per chi produce reddito da dichiarazione (lavoratori autonomi, professionisti), il dato più fresco e verificabile alla data della concessione è la dichiarazione dell’anno precedente. Una banca che eroga credito nel 2021 ha agli atti la dichiarazione relativa ai redditi 2020: quella sul 2021 non esiste ancora (verrà presentata solo nel 2022).
➡️ Per gli autonomi, misurare la sostenibilità sul reddito dell’anno precedente è coerente con il criterio ex ante.
Lavoratori dipendenti → anno della concessione (Y)
Per il lavoratore dipendente il ragionamento si ribalta. La banca acquisisce di norma le ultime due o tre buste paga, che fotografano il reddito corrente. Per un prestito del 2021, quindi, il finanziatore disponeva di documentazione che attestava il reddito 2021, non solo la Certificazione Unica dell’anno prima.
➡️ Per i dipendenti, il dato più aggiornato e prudente da usare è quello dell’anno stesso del finanziamento.
Perché questa scelta può ribaltare l’esito
Immaginiamo un dipendente che nel 2021 ha visto contrarsi il proprio reddito rispetto al 2020. Valutando i prestiti 2021 sul reddito 2020 (più alto), le rate sembrano sostenibili e il merito creditizio risulta rispettato. Valutando gli stessi prestiti sul reddito 2021 (più basso) — quello effettivamente documentato dalle buste paga — il rapporto rata/reddito peggiora e più finanziamenti possono risultare insostenibili.
In altre parole, usare meccanicamente «sempre l’anno precedente» rischia di sovrastimare il reddito di un dipendente e di far apparire i prestiti più sostenibili di quanto fossero. È un argomento concreto a favore del debitore: se il creditore non ha tenuto conto del merito creditizio, in caso di omologa non potrebbe opporsi al piano.
Il calcolo in sé non cambia: si parte dal reddito disponibile, si deduce il fabbisogno per un dignitoso tenore di vita (assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE prevista dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) e si confronta il risultato con la somma delle rate; in parallelo si verifica il rapporto rata/reddito, che la prassi bancaria mantiene sotto il 30–35%. A cambiare è solo quale annualità di reddito alimenta quel calcolo.
Lexdebita fa questo per te
Non devi gestire manualmente questa complessità: Lexdebita calcola automaticamente il merito creditizio per ogni finanziamento e ora ti permette di scegliere la base reddituale più corretta:
- imposti la base predefinita per l’intera relazione — anno precedente (tipico per gli autonomi) o anno della concessione (tipico per i dipendenti);
- puoi modificarla sul singolo finanziamento, per i casi in cui la tipologia di reddito del debitore è cambiata nel tempo;
- il software recupera in automatico reddito e parametri ISEE dell’anno corretto, calcola il fabbisogno familiare, il rapporto rata/reddito e segnala gli anni di dati mancanti;
- esporti tutto e lo riporti direttamente in relazione.
Così la valutazione resta coerente con il principio ex ante e regge alla verifica successiva, senza fogli di calcolo e senza errori di annualità.
Fonti e riferimenti normativi
- Merito creditizio e verificabilità ex post: standard EBA, CCII e tenuta dell’istruttoria — Tidona
- Obbligo di verifica del merito creditizio: le responsabilità del finanziatore — Diritto.it
- Verifica del merito creditizio nella ristrutturazione dei debiti del consumatore — sovraindebitamentoecrisidimpresa.it
- Concessione abusiva del credito ed analisi del merito creditizio — Diritto Bancario
- Banca responsabile ex art. 124-bis TUB per omessa valutazione del merito creditizio — Diritto del Risparmio