La relazione particolareggiata è il documento che determina il successo della procedura di sovraindebitamento. Una relazione carente può causare richiesta di integrazioni, declaratoria di inammissibilità, o — peggio — un’omologa che poi fallisce in fase esecutiva.
Questi sono i 10 errori più frequenti nella redazione della relazione, con i riferimenti normativi, le conseguenze concrete e le indicazioni per evitarli.
Cosa deve contenere la relazione per legge
Prima degli errori, un breve riepilogo dei contenuti obbligatori.
Per la ristrutturazione debiti del consumatore (art. 68, comma 2 CCII), la relazione deve contenere:
- a) Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
- b) Esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni
- c) Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata
- d) Indicazione presunta dei costi della procedura
L’art. 68, comma 3 aggiunge l’obbligo di indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore.
Per il concordato minore (art. 76, comma 2 CCII), la relazione deve contenere inoltre:
- c) Indicazione degli eventuali atti in frode e atti del debitore impugnati dai creditori
- d) Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione
- e) Indicazione delle spese di procedura presunte
Dopo il Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024), la relazione deve includere anche una valutazione esplicita della fattibilità del piano e della sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. La valutazione di convenienza resta un requisito sostanziale verificato dal giudice in sede di omologa (art. 80 CCII).
Il CNDCEC ha pubblicato il 6 marzo 2024 i modelli ufficiali di relazione (“Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”), con un modello per ciascuna delle 4 procedure, un vademecum per la verifica del merito creditizio e una checklist delle verifiche documentali.
Errore 1 — Alternativa liquidatoria calcolata “a occhio”
Il problema: la relazione contiene un confronto generico tra piano e liquidazione, senza dati reali a supporto. Stime approssimative dei valori immobiliari, mancata considerazione dei costi di procedura, omissione dei tempi di realizzo.
La conseguenza: il giudice non ha elementi per valutare la convenienza del piano. I creditori opponenti possono contestare la non convenienza con fondamento.
Come evitarlo:
- Usare valori di realizzo (non di mercato) per i beni immobili
- Includere tutti i costi della liquidazione: compenso del liquidatore, spese legali, costi di custodia e vendita
- Considerare i tempi realistici della liquidazione controllata (12–36 mesi) e il loro impatto sul valore attuale del recupero
- Escludere i beni impignorabili (art. 268, comma 4 CCII) dall’attivo liquidabile
- Calcolare i crediti prededucibili che riducono il disponibile
- Documentare ogni ipotesi con fonti (stime immobiliari, comparabili, perizie)
Tip: Lexdebita calcola automaticamente l’alternativa liquidatoria a partire dai dati della procedura e la include nella relazione generata con AI, riducendo il rischio di errori manuali nel confronto.
Riferimento: art. 76, comma 2, lett. d) CCII (concordato minore); art. 70, comma 7 CCII (ristrutturazione debiti)
Errore 2 — Debiti tributari incompleti
Il problema: la relazione considera solo le cartelle esattoriali ricevute dal debitore, ignorando debiti non ancora iscritti a ruolo (avvisi di accertamento, comunicazioni di irregolarità, debiti da dichiarazioni non presentate).
La conseguenza: il piano non copre tutti i debiti. Creditori esclusi emergono dopo l’omologa, compromettendo l’esecuzione del piano.
Come evitarlo:
- Richiedere l’estratto di ruolo aggiornato all’Agenzia Entrate-Riscossione
- Verificare le dichiarazioni dei redditi per individuare debiti potenziali non ancora notificati
- Controllare eventuali avvisi di accertamento pendenti
- Dal Correttivo Ter, il gestore può accedere direttamente alle banche dati dell’anagrafe tributaria (art. 65, comma 4-bis CCII)
Errore 3 — Cause dell’indebitamento descritte in modo generico
Il problema: la relazione si limita a dichiarazioni generiche (“il debitore ha perso il lavoro”, “difficoltà economiche familiari”) senza ricostruire la cronologia dell’indebitamento né documentare le cause specifiche.
La conseguenza: il giudice non può valutare la meritevolezza del debitore. Richiesta di integrazioni o declaratoria di inammissibilità.
Come evitarlo:
- Ricostruire la cronologia: quando è iniziato l’indebitamento, quali eventi lo hanno causato, come si è aggravato
- Distinguere cause endogene ed esogene: perdita del lavoro, malattia, separazione (esogene) vs gestione imprudente (endogene)
- Allegare documentazione a supporto: lettera di licenziamento, certificati medici, sentenza di separazione, CIGS, ecc.
- Collegare ogni debito alla sua causa specifica
Riferimento: art. 68, comma 2, lett. a) CCII; art. 76, comma 2, lett. a) CCII
Errore 4 — Mancata verifica del merito creditizio
Il problema: il gestore omette di indagare se i soggetti finanziatori hanno valutato correttamente la capacità di rimborso del debitore al momento della concessione dei finanziamenti.
La conseguenza: il debitore perde un potente strumento di difesa. Se il merito creditizio non è stato valutato dal finanziatore, quest’ultimo non può presentare opposizione all’omologa né far valere cause di inammissibilità non derivanti da comportamento doloso del debitore. In pratica, la colpa del debitore viene “degradata” da grave a lieve.
Come evitarlo:
- Per ogni finanziamento, verificare il rapporto rata/reddito al momento della concessione
- Consultare la visura CRIF storica per ricostruire l’esposizione del debitore alla data di ciascun finanziamento
- Verificare se il reddito disponibile al netto del finanziamento scendeva sotto la soglia di un dignitoso tenore di vita (assegno sociale × parametro scala di equivalenza ISEE)
- Documentare la verifica nella relazione, sia in caso di rispetto che di violazione
Tip: Lexdebita include il calcolo del merito creditizio integrato nella procedura: inserisci i dati del finanziamento e ottieni automaticamente la verifica del rapporto rata/reddito alla data di concessione.
Riferimento: art. 68, comma 3 CCII; art. 124-bis TUB
Errore 5 — Piano che viola la soglia di povertà
Il problema: il piano destina al pagamento dei creditori una quota di reddito che lascia al debitore e alla sua famiglia meno del minimo necessario per un tenore di vita dignitoso.
La conseguenza: piano non sostenibile, rischio concreto di inadempimento post-omologa con conseguente revoca.
Come evitarlo:
- Calcolare la soglia di povertà ISTAT per la composizione specifica del nucleo familiare
- Verificare che la quota disponibile per il piano sia calcolata al netto della soglia
- Prevedere un margine di sicurezza per spese impreviste
- Aggiornare il calcolo all’anno corrente (i valori ISTAT cambiano annualmente)
Tip: Lexdebita calcola automaticamente la soglia di povertà aggiornata in base alla composizione del nucleo familiare e all’anno di riferimento, eliminando il rischio di usare valori obsoleti.
Riferimento: art. 68, comma 3 CCII (parametro assegno sociale × scala equivalenza ISEE)
Errore 6 — Confusione tra crediti privilegiati e chirografari
Il problema: la relazione classifica erroneamente i privilegi, specialmente per i crediti tributari. L’IVA e le ritenute hanno privilegi specifici diversi dalle altre imposte.
La conseguenza: il piano viola l’ordine di distribuzione. Creditori privilegiati possono contestare in sede di omologa. La falcidia dei privilegiati oltre il limite consentito rende la proposta inammissibile.
Come evitarlo:
- Consultare la tabella dei privilegi aggiornata (artt. 2741–2783 c.c.)
- I crediti privilegiati possono essere falcidiati solo nei limiti del valore del bene gravato dal privilegio
- L’IVA è pienamente falcidiabile dopo la sentenza Corte Cost. n. 245/2019, ma mantiene il suo rango di privilegio
- Distinguere tra privilegio generale (che grava su tutti i mobili) e privilegio speciale (che grava su un bene specifico)
Errore 7 — Atti impugnabili non analizzati
Il problema: la relazione omette l’analisi degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni: donazioni, vendite a familiari, pagamenti preferenziali, rinunce a eredità.
La conseguenza: il giudice non può valutare se esistono azioni recuperatorie che farebbero venire meno la convenienza del piano. I creditori possono sollevare la questione in sede di omologa.
Come evitarlo:
- Analizzare sistematicamente gli estratti conto degli ultimi 5 anni per pagamenti anomali
- Verificare visure catastali storiche per trasferimenti immobiliari
- Verificare visure PRA storiche per cessioni di veicoli
- Indagare su rinunce a eredità e donazioni
- Dopo il Correttivo Ter, per il concordato minore l’OCC deve segnalare anche gli “atti in frode”
Riferimento: art. 76, comma 2, lett. c) CCII; art. 166 CCII (azioni di recupero)
Errore 8 — Fattibilità del piano non attestata
Il problema: la relazione non analizza in concreto se il debitore sarà in grado di rispettare il piano per tutta la sua durata. Non si verificano la stabilità del reddito, la tipologia di contratto di lavoro, l’età del debitore, le variabili di rischio.
La conseguenza: il giudice ritiene la relazione inidonea. La Cassazione ha confermato che la verifica della fattibilità e attuabilità del piano rientra nei compiti del giudice e non è rimessa alla sola certificazione dell’OCC — ma il giudice ha bisogno della relazione per fare questa valutazione.
Come evitarlo:
- Analizzare la stabilità del reddito: tipo di contratto, settore, anzianità
- Valutare le prospettive a medio termine: età, salute, situazione familiare
- Motivare le ipotesi su cui il piano si fonda
- Per piani di lunga durata (oltre 5 anni), documentare specificamente perché il piano è sostenibile nel tempo
Errore 9 — Dati non aggiornati alla data del deposito
Il problema: la relazione contiene dati patrimoniali e reddituali riferiti a mesi prima del deposito. Estratti conto vecchi, posizioni debitorie superate, ISEE scaduto.
La conseguenza: il giudice chiede integrazioni (termine perentorio di 15 giorni). Se emergono debiti successivi non considerati, il piano potrebbe risultare inadeguato.
Come evitarlo:
- Aggiornare estratti conto e posizioni debitorie a ridosso del deposito
- Verificare che l’ISEE sia in corso di validità
- Controllare che non siano intervenuti nuovi debiti o variazioni patrimoniali significative dopo la redazione della relazione
- Inserire nella relazione la data di riferimento dei dati utilizzati
Errore 10 — Relazione “acritica” che ripete le dichiarazioni del debitore
Il problema: il gestore si limita a riportare quanto dichiarato dal debitore senza svolgere indagini autonome e senza riscontro documentale. La relazione è una mera trascrizione, non un’analisi indipendente.
La conseguenza: la relazione è considerata carente e inidonea a svolgere la sua duplice funzione: (1) fornire al tribunale gli elementi per valutare la fattibilità economica, e (2) fornire ai creditori un supporto informativo completo per la decisione. Alcuni tribunali (come il Tribunale di Ivrea) richiedono una checklist delle attività di verifica svolte dal gestore, allegata alla relazione.
Come evitarlo:
- Verificare autonomamente ogni dato dichiarato dal debitore attraverso le banche dati disponibili
- Incrociare le informazioni da fonti diverse (dichiarazioni dei redditi vs estratti conto vs visure)
- Segnalare espressamente eventuali incongruenze riscontrate
- Indicare nella relazione quali verifiche sono state effettuate e con quali risultati
Tip: quando la relazione viene generata automaticamente a partire dai dati della procedura (come fa Lexdebita con AI), gli importi e i riferimenti sono sempre coerenti tra le diverse sezioni del documento — perché provengono da un’unica fonte dati, non da copia-incolla manuali.
Checklist di controllo prima del deposito
- Alternativa liquidatoria calcolata con dati reali e fonti documentate
- Tutti i debiti elencati (inclusi tributari non iscritti a ruolo)
- Cause dell’indebitamento ricostruite cronologicamente e documentate
- Merito creditizio verificato per ciascun finanziamento
- Soglia di povertà rispettata nel piano (calcolo ISTAT aggiornato)
- Privilegi classificati correttamente (tabella artt. 2741–2783 c.c.)
- Atti impugnabili analizzati (ultimi 5 anni)
- Fattibilità del piano motivata con analisi della stabilità del reddito
- Dati aggiornati alla data del deposito (estratti conto, posizioni debitorie, ISEE)
- Coerenza interna verificata (importi, date, nomi coerenti tra sezioni diverse)
Risorse utili
- Modelli CNDCEC (6 marzo 2024): “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC” — disponibili sul sito commercialisti.it
- Protocollo Tribunale di Milano (15 ottobre 2024): protocollo operativo sottoscritto tra Tribunale e OCC
- Linee guida Tribunale di Ivrea: include checklist obbligatoria delle verifiche del gestore
- Linee guida Tribunale di Livorno: indicazioni sui requisiti della relazione
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