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Codice della Crisi 2025-2026: tutte le novità per i professionisti del sovraindebitamento

Il Team di Lexdebita ·
Codice della Crisi 2025-2026: tutte le novità per i professionisti del sovraindebitamento

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha subito importanti modifiche con il Terzo Correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), entrato in vigore il 28 settembre 2024. A queste si aggiungono interventi normativi successivi e una giurisprudenza di Cassazione sempre più consolidata. In questo articolo analizziamo tutte le novità rilevanti per chi opera nel sovraindebitamento.

Il Terzo Correttivo: D.Lgs. 136/2024

Il Correttivo Ter, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, interviene con 57 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (artt. 1-51) contiene le modifiche tecniche al CCII; il Capo II (artt. 52-57) reca le disposizioni transitorie e di coordinamento.

Le modifiche, salvo quelle in materia di transazione fiscale, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore (art. 56, D.Lgs. 136/2024).

Fonte: Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 136/2024

Le novità più importanti per il sovraindebitamento

1. Accesso diretto degli OCC alle banche dati (art. 65, comma 4-bis)

Una delle novità di maggiore impatto pratico. Gli OCC possono ora accedere direttamente, senza previa autorizzazione giudiziale, a:

  • Anagrafe tributaria (compresa la sezione ex art. 7, comma 6, DPR 605/1973)
  • Sistemi di informazioni creditizie e centrali rischi
  • Altre banche dati pubbliche, incluso l’archivio centrale informatizzato ex art. 30-ter, comma 2, D.Lgs. 141/2010

Questo risolve una lacuna normativa molto sentita nella prassi quotidiana. L’OCC Emilia, con Circolare del 3 ottobre 2024, ha confermato che la disposizione si applica anche alle procedure in corso al 28 settembre 2024.

Fonte: Diritto della Crisi — Il Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136

2. Nuova definizione di “consumatore” (art. 2, comma 1, lett. e)

Il Correttivo Ter ha precisato la definizione: il consumatore è la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Solo i debiti non correlati a un’attività imprenditoriale rientrano nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII.

Questo chiarimento esclude la debitoria promiscua o mista dalla procedura, confermando l’orientamento restrittivo della Cassazione (Cass. S.U. 22699/2023).

Fonte: Diritto della Crisi — Consumatore e sovraindebitamento misto

3. Divieto di domanda prenotativa (art. 65, comma 5)

Viene esclusa espressamente la domanda “con riserva” o “in bianco” ex art. 44 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Non è più possibile “prenotare” l’accesso a queste procedure.

Fonte: Art. 65, comma 5, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024

4. Mutuo sulla prima casa (art. 67, comma 5 e art. 75, comma 2-bis)

Sia nella ristrutturazione dei debiti del consumatore che nel concordato minore, il debitore può ora continuare a pagare regolarmente le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa secondo lo scadenzario originario, purché sia in regola o autorizzato dal giudice.

Questa è una novità di grande rilievo pratico: il debitore non rischia più di perdere l’abitazione principale per il solo fatto di accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Fonte: IlCaso.it — Sovraindebitamento: una prima lettura del correttivo-ter

5. Moratoria estesa per crediti privilegiati (art. 67, comma 4)

Reintrodotta la possibilità di moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati nel piano del consumatore, rispetto all’anno previsto dalla L. 3/2012.

Fonte: Art. 67, comma 4, D.Lgs. 14/2019, come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 136/2024

6. Reclamo avverso il decreto di inammissibilità (art. 70, comma 1)

Il giudice monocratico provvede con decreto motivato, reclamabile entro 30 giorni dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. La proposta e il piano non possono essere modificati in sede di reclamo. Questa modifica recepisce il principio affermato da Cass. n. 24870/2024.

Fonte: Cass. civ., Sez. I, 12/07/2024, n. 24870

7. Prededucibilità dei compensi professionali (art. 6, comma 1, lett. d)

Sono ora prededucibili non solo i compensi dell’OCC e degli organi della procedura, ma anche le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento. Si apre così la via alla prededuzione per i compensi dei legali che assistono i debitori.

Fonte: Diritto della Crisi — Il Decreto correttivo n. 136: una guida alla lettura

Novità sulla liquidazione controllata (artt. 268-277)

Il Correttivo Ter ha riformato significativamente la liquidazione controllata:

  • Termine insinuazione al passivo esteso da 60 a 90 giorni (art. 272)
  • Stato passivo semplificato (art. 273 riscritto): il liquidatore forma lo stato passivo con ridotto intervento del giudice
  • Nuovo art. 275-bis: disciplina autonoma per i crediti prededucibili nella liquidazione controllata
  • Obbligo di relazione semestrale del liquidatore al giudice, con revoca in caso di mancata presentazione
  • Nomina territoriale del liquidatore (art. 270): scelta nel registro OCC del distretto di Corte d’Appello, con obbligo di motivazione per eventuali deroghe

Fonte: IlCaso.it — La disciplina della liquidazione controllata a seguito delle modifiche

Esdebitazione dell’incapiente (art. 283)

Le modifiche all’art. 283 CCII prevedono:

  • Il debitore incapiente può accedere all’esdebitazione solo per una volta
  • Ridefinito il criterio di incapienza (comma 2), con dibattito dottrinale sulla sua equità
  • L’OCC deve ora indicare anche gli indirizzi PEC dei creditori nella documentazione
  • Resta ferma l’esigibilità del debito se entro tre anni sopravvengono utilità

La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre istituito il Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti (dotazione iniziale EUR 500.000), destinato a coprire le spese procedurali e il compenso OCC per i debitori meritevoli.

Fonti:

D.Lgs. 186/2025: i profili fiscali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, il D.Lgs. 186/2025 interviene sui profili fiscali del CCII:

  • Art. 8: fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, estendendo l’esclusione dalla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti anche agli strumenti introdotti dal Codice della Crisi
  • Coordinamento del trattamento degli Enti del Terzo Settore coinvolti in situazioni di crisi

Modelli CNDCEC aggiornati

Il CNDCEC ha pubblicato il 6 marzo 2024 il documento “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”, che include:

Modelli di relazione del gestore della crisi:

  1. Relazione nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art. 68, comma 2)
  2. Relazione particolareggiata nel concordato minore (ex art. 76, comma 2)
  3. Attestazione del gestore della crisi (ex art. 75, comma 2)
  4. Relazione nella liquidazione controllata (ex art. 269)
  5. Relazione nell’esdebitazione dell’incapiente (ex art. 283, comma 4)

Modulistica per OCC:

  • Istanza del debitore per la nomina del gestore (incluse procedure familiari)
  • Istanza per l’accesso alle banche dati
  • Vademecum per la verifica del merito creditizio
  • Check-list per le verifiche documentali

Fonte: Diritto della Crisi — Dal CNDCEC modelli di relazione e modulistica

Giurisprudenza di Cassazione 2024-2025

Le pronunce più rilevanti per i professionisti del sovraindebitamento:

PronunciaPrincipio
Cass. 4622/2024Ammissibilità di dilazioni ultraannuali per crediti privilegiati nel piano del consumatore
Cass. 24870/2024Competenza del Tribunale collegiale per il reclamo avverso decreto di inammissibilità
Cass. 30538/2024Il diritto di voto sui crediti tributari spetta all’Agenzia delle Entrate, non all’agente della riscossione
Cass. 30542-30543/2024Possibilità di riproporre la domanda dopo inammissibilità non definitiva
Cass. 7375/2025Nullità di clausole bancarie (anatocismo) come strumento per ridurre il passivo
Cass. 11447/2025Solo il liquidatore ha legittimazione ad impugnare lo stato passivo
Cass. 18118/2025Inammissibilità della rinuncia da parte del debitore nella liquidazione dei beni
Cass. 28574/2025Nel concordato minore va rispettato l’ordine delle prelazioni

Fonte: Corte di Cassazione — pronunce consultabili su ItalGiure

Corte Costituzionale: sentenza n. 6/2024

La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 gennaio 2024, ha stabilito due principi fondamentali:

  1. La liquidazione controllata può basarsi esclusivamente sui redditi futuri (quote di stipendi/pensioni eccedenti il mantenimento)
  2. La durata minima del programma di liquidazione è di tre anni quando è necessario acquisire beni sopravvenuti

Fonte: Giurcost.org — Corte Cost. n. 6/2024

Cosa cambia nella pratica quotidiana

Per i professionisti del sovraindebitamento, le novità del 2024-2026 si traducono in:

  1. Meno burocrazia: l’accesso diretto alle banche dati elimina passaggi inutili
  2. Maggiore tutela dell’abitazione: il mutuo sulla prima casa può proseguire regolarmente
  3. Relazioni più strutturate: i modelli CNDCEC offrono un framework standardizzato
  4. Procedure più rapide: la semplificazione dello stato passivo nella liquidazione accelera i tempi
  5. Compensi più tutelati: la prededucibilità estesa ai legali del debitore migliora la sostenibilità dell’attività professionale

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Fonti e riferimenti normativi

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