Quanto guadagna effettivamente un gestore della crisi da sovraindebitamento? È una domanda che si pongono molti avvocati e commercialisti che valutano di entrare in questo settore in crescita. In questo articolo analizziamo il quadro normativo dei compensi, le tabelle percentuali, esempi pratici di calcolo e le reali opportunità professionali nel 2026.
Il quadro normativo dei compensi
La disciplina dei compensi del gestore della crisi è contenuta negli artt. 14-18 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che resta il regolamento di riferimento — non è stato formalmente modificato nel periodo 2024-2026.
Il compenso può essere determinato in due modi:
- Per accordo con il debitore, attraverso un contratto d’opera intellettuale (ha prevalenza: cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/12/2019, n. 34105)
- In difetto di accordo, in applicazione dei parametri degli artt. 14-18 del D.M. 202/2014
Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività, con riduzione in caso di mancata omologa non imputabile al gestore.
Novità Correttivo Ter: l’art. 6, comma 1, lett. d) del CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, ha esteso la prededucibilità non solo ai compensi dell’OCC, ma anche alle prestazioni professionali del debitore per il buon esito della procedura. Questo rafforza significativamente la tutela del credito professionale.
Fonti:
- D.M. 24 settembre 2014, n. 202, artt. 14-18
- Diritto della Crisi — I compensi dell’OCC nel sovraindebitamento
Le tabelle dei compensi
Percentuali sull’attivo (art. 16, comma 1, D.M. 202/2014)
Il compenso è calcolato applicando percentuali a scaglioni progressivi sull’attivo realizzato e sul passivo accertato, secondo le tabelle del D.M. 30/2012 (decreto curatori fallimentari) richiamate dall’art. 16 del D.M. 202/2014.
| Scaglione attivo | Aliquota min. | Aliquota max. |
|---|---|---|
| Fino a EUR 16.227,08 | 12,00% | 14,00% |
| EUR 16.227,09 — 24.340,62 | 10,00% | 12,00% |
| EUR 24.340,63 — 40.567,68 | 8,50% | 9,50% |
| EUR 40.567,69 — 81.135,38 | 7,00% | 8,00% |
| EUR 81.135,39 — 405.676,89 | 5,50% | 6,50% |
| EUR 405.676,90 — 811.353,79 | 4,00% | 5,00% |
| EUR 811.353,80 — 2.434.061,37 | 0,90% | 1,80% |
| Oltre EUR 2.434.061,38 | 0,45% | 0,90% |
Percentuali sul passivo
| Scaglione passivo | Aliquota min. | Aliquota max. |
|---|---|---|
| Fino a EUR 81.131,38 | 0,19% | 0,94% |
| Oltre EUR 81.131,39 | 0,06% | 0,46% |
Riduzione obbligatoria
Il compenso calcolato è poi ridotto dal 15% al 40% (art. 16, comma 4), in base a: opera prestata, risultati ottenuti, ricorso ad ausiliari, sollecitudine, complessità delle questioni, numero dei creditori e percentuali di soddisfazione.
Tetti massimi
- Passivo superiore a EUR 1.000.000: compenso + spese generali non superiore al 5% di quanto attribuito ai creditori
- Passivo inferiore a EUR 1.000.000: non superiore al 10%
- Eccezione: i tetti non si applicano quando l’ammontare attribuito ai creditori è inferiore a EUR 20.000
Rimborso spese generali
- Rimborso forfettario: dal 10% al 15% dell’importo del compenso
- Al liquidatore nella liquidazione controllata spettano solo spese documentate (non il forfettario)
Fonti:
Quanto si guadagna davvero: esempi per tipo di procedura
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-70 CCII)
La fascia più frequente prevede un passivo tra EUR 30.000 e 100.000 e un attivo offerto tra EUR 10.000 e 30.000.
- Compenso complessivo OCC (prima della riduzione): EUR 3.000 — 11.000
- Dopo riduzione obbligatoria (15-40%): circa EUR 2.000 — 8.000
- Quota gestore (65-80% del totale): circa EUR 1.300 — 6.400
- Compenso minimo nella prassi: EUR 2.000 complessivi (OCC + gestore)
Concordato minore (artt. 74-83 CCII)
Procedura più complessa (richiede il voto dei creditori, maggiore interazione):
- Compensi generalmente più elevati a parità di valori
- Compensi complessivi OCC nella fascia EUR 3.000 — 15.000 per procedure di media dimensione
Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII)
- Il compenso del liquidatore è determinato dall’art. 18 D.M. 202/2014
- Le percentuali si applicano all’attivo effettivamente realizzato e al passivo accertato
- Il compenso è unico quando il gestore diventa liquidatore
- Tempi più lunghi (media 450+ giorni), con compenso liquidato dal giudice all’approvazione del rendiconto
Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)
- I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (art. 283, comma 6)
- Compenso minimo complessivo: circa EUR 1.000
- Criticità: il debitore incapiente per definizione non ha risorse, rendendo la riscossione problematica
- Novità 2025: la Legge di Bilancio 2025 ha istituito il Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti (dotazione EUR 500.000), destinato a coprire spese procedurali e compensi OCC per debitori meritevoli
Fonti:
- Camera Arbitrale di Milano — OCC costi e regolamento
- IlCaso.it — I compensi nelle procedure di sovraindebitamento
La ripartizione tra OCC e gestore
Il compenso complessivo viene diviso tra l’OCC (ente) e il gestore (professionista). La ripartizione è disciplinata dai regolamenti interni di ciascun OCC:
| Modello | Quota Gestore | Quota OCC | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 65/35 | 65% | 35% | CCIAA Torino |
| 70/30 | 70% | 30% | Prassi generale (dottrina) |
| 75/25 | 75% | 25% | CCIAA Firenze |
| 80/20 | 80% | 20% | Ordine Avvocati Ascoli Piceno |
Il compenso è pagato esclusivamente all’OCC, che poi riversa la quota al gestore. È fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.
Fonti:
Le tre fasi di liquidazione del compenso
L’importo è ripartito in tre fasi procedurali:
- Fase degiurisdizionalizzata — dal ricevimento dell’istanza fino al rilascio della relazione del gestore
- Fase giurisdizionale — dalla presentazione della domanda al Tribunale fino al decreto di omologa
- Fase esecutiva — dall’omologa fino alla relazione finale e liquidazione del compenso da parte del giudice
Sono ammessi acconti sul compenso finale. La prassi comune è un acconto iniziale pari al 20% del compenso stimato.
Come diventare gestore della crisi
Requisiti per professionisti iscritti ad ordini (regime agevolato)
Per avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro (art. 356 CCII):
- Corso abilitante di 40 ore organizzato da enti accreditati
- Esonero dal tirocinio di 6 mesi
- Aggiornamento biennale di almeno 18 ore
- Ammessi anche studi associati e società tra professionisti
Requisiti per soggetti non iscritti ad ordini
- Laurea magistrale in materie economiche o giuridiche
- Corso di perfezionamento di 200 ore
- Tirocinio di almeno 6 mesi presso OCC, curatori o commissari giudiziali
- Aggiornamento biennale di almeno 40 ore
Esonero dal tirocinio
Per chi ha già svolto incarichi come curatore fallimentare, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in almeno 2 occasioni nei 4 anni precedenti.
Procedura di iscrizione
- Iscrizione online tramite il portale del Ministero della Giustizia
- Costo: EUR 150 (una tantum)
- Il mancato aggiornamento biennale comporta sospensione fino a 90 giorni, poi cancellazione
Fonti:
- Art. 356, D.Lgs. 14/2019 (CCII); D.M. 202/2014, art. 4
- Ministero della Giustizia — Albo gestori crisi d’impresa
- Ministero della Giustizia — Portale gestori sovraindebitamento
Il mercato: numeri e opportunità
I dati nazionali (fonte: Ministero della Giustizia)
| Indicatore (2023) | Valore |
|---|---|
| Istanze totali gestite dagli OCC | 10.432 |
| Istanze nuove | 7.748 (+15% vs 2022) |
| OCC iscritti al registro | 408 |
| Crescita annua stimata 2024-2025 | +10/12% |
Distribuzione per tipo di procedura (2023)
| Procedura | % sul totale |
|---|---|
| Liquidazione controllata | 55% |
| Ristrutturazione debiti consumatore | 34% |
| Concordato minore | 11% |
Differenze territoriali
- Nord: la liquidazione controllata prevale (oltre 2 pratiche su 3)
- Sud e Isole: la ristrutturazione dei debiti del consumatore supera il 50% delle istanze
- Regioni più colpite: Campania, Lazio, Sicilia
- La Lombardia è al primo posto per volume (17% dei casi nazionali)
Il confronto internazionale
Germania e Francia gestiscono ciascuna circa 100.000 domande/anno — oltre 10 volte il volume italiano. Il sistema italiano è ancora significativamente sottodimensionato rispetto alla domanda potenziale, il che suggerisce margini di crescita importanti.
Fonte: Dati e Statistiche Ministero della Giustizia — OCC
Stima del potenziale di guadagno annuo
Partiamo da un dato di realtà: la maggior parte dei gestori della crisi gestisce 1-2 procedure all’anno, spesso come attività complementare alla professione principale. I volumi elevati sono raggiungibili solo da chi dedica tempo significativo a questo settore e ha un rapporto consolidato con uno o più OCC.
Scenario tipico (1-2 procedure/anno)
Questo è lo scenario più comune per un gestore che opera part-time:
- 1 ristrutturazione consumatore (compenso medio gestore: EUR 3.000) = EUR 3.000
- 1 liquidazione controllata (compenso medio gestore: EUR 4.000) = EUR 4.000
- Totale annuo stimato: EUR 3.000 — 7.000
Un’integrazione di reddito modesta ma significativa, che si aggiunge all’attività professionale ordinaria.
Scenario attivo (4-6 procedure/anno)
Per un professionista che investe attivamente nel settore e collabora con più OCC:
- 3 ristrutturazioni consumatore (compenso medio gestore: EUR 3.000) = EUR 9.000
- 2 liquidazioni controllate (compenso medio gestore: EUR 4.000) = EUR 8.000
- 1 concordato minore (compenso medio gestore: EUR 5.000) = EUR 5.000
- Totale annuo stimato: EUR 22.000
Scenario intensivo (10+ procedure/anno)
Raggiungibile solo da chi ha fatto del sovraindebitamento un’attività prevalente, con una rete consolidata di OCC e un flusso costante di incarichi:
- 7 ristrutturazioni consumatore = EUR 21.000
- 3 liquidazioni controllate = EUR 12.000
- 2 concordati minori = EUR 10.000
- Totale annuo stimato: EUR 43.000
Nota: queste stime sono indicative e basate su compensi medi per procedure di dimensione standard. Il compenso effettivo dipende dal valore dell’attivo e del passivo di ciascuna procedura, dalla ripartizione OCC/gestore e dalla riduzione applicata dal giudice. Ricorda che la durata media di una procedura è di 450+ giorni: le procedure si sovrappongono nel tempo, ma il carico di lavoro concentrato nelle fasi iniziali limita il numero di incarichi gestibili contemporaneamente.
L’importanza dell’efficienza
Il fattore critico non è solo il compenso per pratica, ma il numero di pratiche gestibili. Con una durata media di 450 giorni per procedura (dato nazionale 2023), l’efficienza nella gestione del flusso di lavoro è determinante.
Chi riesce a ridurre il tempo di preparazione della documentazione e della relazione può gestire più pratiche contemporaneamente, aumentando significativamente il proprio potenziale di guadagno.
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Fonti e riferimenti normativi
- D.M. 24 settembre 2014, n. 202, artt. 14-18; D.M. 25 gennaio 2012, n. 30
- CNDCEC — Linee guida sui compensi del Gestore
- Diritto della Crisi — I compensi dell’OCC
- IlCaso.it — I compensi nelle procedure di sovraindebitamento
- Ministero della Giustizia — Albo gestori crisi d’impresa
- Ministero della Giustizia — Portale gestori sovraindebitamento
- Camera Arbitrale di Milano — OCC costi e regolamento
- Camera di Commercio Firenze — Criteri compensi OCC
- Dati e Statistiche Ministero della Giustizia — OCC