Il primo passo di ogni procedura di sovraindebitamento è raccogliere la documentazione completa. Documenti mancanti significano ritardi, richieste di integrazioni da parte del giudice (con termine perentorio di 15 giorni) e, nei casi peggiori, declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In questa guida vediamo quali documenti servono per ciascuna delle 4 procedure previste dal Codice della Crisi, con i riferimenti normativi e le differenze principali.
Documenti comuni a tutte le procedure
Indipendentemente dal tipo di procedura, il CCII richiede un nucleo documentale comune. Possiamo raggrupparli in 7 categorie.
Documenti personali e anagrafici
Il quadro anagrafico del debitore: documento d’identità, codice fiscale, certificato di residenza (anche storico), stato di famiglia, estratto dell’atto di matrimonio con annotazioni sul regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni). Se ci sono accordi di separazione o divorzio, vanno allegati. L’attestazione ISEE in corso di validità è indispensabile per il calcolo della soglia di povertà.
Documenti reddituali
Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (Modello 730 o Redditi PF) — alcuni tribunali ne richiedono 5. Certificazioni Uniche (CU) degli ultimi 3 anni, buste paga o cedolini pensione degli ultimi 12 mesi, documentazione relativa al TFR. Se le dichiarazioni non sono state presentate, serve un’autodichiarazione motivata.
Documenti patrimoniali
Per gli immobili: visure catastali nominative attuali e storiche su tutto il territorio nazionale (non solo la provincia di residenza — un errore frequente), visure ipotecarie per nominativo e ventennali, atti notarili, eventuali perizie di stima, contratti di locazione.
Per i beni mobili: visura PRA (storica e attuale), documentazione su polizze vita, fondi pensione, investimenti, depositi titoli. Se il debitore ha o ha avuto attività imprenditoriale, serve anche la visura camerale storica.
Documenti bancari e finanziari
Estratti conto corrente bancari e postali degli ultimi 5 anni, intestati e cointestati. Eventuali libretti postali, estratti depositi titoli.
Attenzione: sulla durata degli estratti conto le prassi variano. Il CCII richiede informazioni sugli atti dispositivi degli ultimi 5 anni, quindi gli estratti conto dovrebbero coprire lo stesso periodo. Alcuni tribunali accettano 24 mesi. Verificare le linee guida del tribunale competente.
Documentazione creditizia
Le banche dati sono essenziali per ricostruire il quadro debitorio completo: visura CRIF (Centrale Rischi Finanziari), visura Centrale Rischi Banca d’Italia, visura CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), elenco protesti.
Documentazione debitoria
L’estratto di ruolo dell’Agenzia Entrate-Riscossione (aggiornato — attenzione a non usare estratti vecchi di mesi), copie di tutti i contratti di mutuo e finanziamento, decreti ingiuntivi, atti di precetto, avvisi di pignoramento, sentenze di condanna, cartelle esattoriali. Il tutto confluisce nell’elenco completo dei creditori con importi dovuti e cause di prelazione — un documento obbligatorio per tutte le procedure.
A questo si aggiungono i documenti giudiziari: certificato carichi pendenti, casellario giudiziale, certificazione di procedure esecutive pendenti o estinte.
Documentazione sulle spese familiari
Il CCII richiede l’indicazione di “quanto occorre al mantenimento della famiglia”. In pratica serve una griglia dettagliata con giustificativi: affitto o rata mutuo, utenze, spese alimentari, sanitarie, scolastiche, trasporti, assicurazioni. Il giudice verifica la congruità delle spese dichiarate — una griglia generica senza documentazione a supporto è una delle cause più comuni di richiesta di integrazioni.
Atti di straordinaria amministrazione (ultimi 5 anni)
Donazioni, vendite di beni, cessioni, rinunce a eredità, pagamenti preferenziali a singoli creditori. Se non ci sono stati atti di questo tipo, serve una dichiarazione in tal senso. Questa documentazione è necessaria per l’analisi degli atti potenzialmente impugnabili (art. 166 CCII).
Documenti specifici per procedura
Ristrutturazione debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII)
Oltre ai documenti comuni, l’art. 67, comma 2 richiede il piano di ristrutturazione proposto con il calcolo del piano dei pagamenti, la documentazione delle cause dell’indebitamento (lettera di licenziamento, certificati medici, sentenza di separazione, ecc.) e l’indicazione di tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare.
La relazione dell’OCC (art. 68, comma 2) deve contenere la verifica del merito creditizio (art. 68, comma 3): il gestore deve indagare se i soggetti finanziatori hanno valutato correttamente la capacità di rimborso del debitore al momento della concessione dei finanziamenti.
Serve un avvocato? Sì, il debitore deve essere assistito da un difensore.
Concordato minore (artt. 74–83 CCII)
Il concordato minore è rivolto a imprenditori non fallibili e professionisti. Richiede documentazione aggiuntiva significativa: bilanci degli ultimi 3 esercizi, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni IRAP e IVA degli ultimi 3 esercizi, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, la proposta di concordato con piano economico-finanziario, e l’elenco creditori con indirizzi PEC.
La relazione particolareggiata dell’OCC (art. 76, comma 2) deve contenere anche l’indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori, la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, l’indicazione delle spese di procedura presunte e i criteri di formazione delle classi (se previste).
Serve un avvocato? Sì.
Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII)
Oltre ai documenti comuni, servono l’inventario dei beni del debitore, l’elenco completo delle entrate e delle spese del nucleo familiare, e la dichiarazione di non compimento di atti di disposizione (se applicabile).
La relazione dell’OCC (art. 269, comma 2) deve attestare che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Serve un avvocato? No. La domanda può essere presentata direttamente dal debitore. Può essere presentata anche dai creditori o dal PM.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)
L’elenco creditori con indirizzi PEC e la documentazione comprovante l’incapienza (assenza di redditi e patrimonio).
La relazione dell’OCC (art. 283, comma 4) deve dare conto delle cause della crisi, della diligenza del debitore, delle ragioni dell’incapacità di adempimento, degli atti impugnati dai creditori e della completezza della documentazione.
Soglia di accesso (art. 283, comma 2): il reddito annuo, dedotti i costi di produzione e il mantenimento familiare, non deve superare l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.
Serve un avvocato? La domanda è presentata tramite l’OCC.
Differenze per procedura: tabella riepilogativa
| Documento | Ristrutturazione | Concordato minore | Liquidazione | Esdebitazione |
|---|---|---|---|---|
| Documenti comuni (anagrafici, reddituali, patrimoniali, debitori) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elenco creditori | ✓ | ✓ (con PEC) | ✓ | ✓ (con PEC) |
| Dichiarazioni redditi 3 anni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atti straordinaria amministrazione 5 anni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilanci / scritture contabili | — | ✓ | — | — |
| Dichiarazioni IRAP e IVA | — | ✓ | — | — |
| Relazione situazione econ.-patr. aggiornata | — | ✓ | — | — |
| Inventario beni | ✓ (elenco) | ✓ | ✓ | — |
| Verifica merito creditizio | ✓ (art. 68, co. 3) | — | — | — |
| Attestazione attivo distribuibile | — | — | ✓ (art. 269) | — |
| Avvocato necessario | ✓ | ✓ | No | Tramite OCC |
I 5 documenti che causano più ritardi
Dalla prassi dei tribunali e dalle linee guida degli ODCEC, questi sono i documenti più spesso mancanti o incompleti:
- Estratti conto bancari incompleti — Molti debitori presentano solo 12 mesi; i tribunali ne richiedono fino a 5 anni per ricostruire gli atti dispositivi
- Visura catastale/ipotecaria non nazionale — Deve coprire tutto il territorio italiano, non solo la provincia di residenza
- Estratto di ruolo non aggiornato — Deve essere recente e completo; debiti non ancora iscritti a ruolo emergono successivamente e compromettono il piano
- Elenco creditori incompleto — Creditori “dimenticati” (tributi locali, condominio, debiti verso privati) emergono dopo il deposito
- Griglia spese familiari senza giustificativi — Il giudice richiede documentazione a supporto di ogni voce di spesa
Come Lexdebita semplifica la raccolta documentale
Raccogliere e organizzare tutta questa documentazione è la fase più onerosa per il gestore — e la principale causa di ritardo nelle procedure.
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